La sindaca di Giave Maria Antonietta Uras ha annunciato che dal 1° gennaio 2018 nel suo Comune è entrata in vigore la zona franca al consumo.
La delibera è rimasta lettera morta, ma la Sindaca è convinta di avere ragione.
Dichiara infatti:
«Facciamo chiarezza, io ho solo applicato la legge. La zona franca è prevista dalla Costituzione, come spiega meglio di me la dottoressa Maria Rosaria Randaccio del Movimento zona franca. E la mia non è un ordinanza, è una delibera in cui sono citati uno dopo l'altro i trattati e le normative che ci danno ragione». Tra l'altro, non ho inventato nulla, ci sono le delibere di 240 comuni della Sardegna, che però adesso sono spariti»»» La mia, alla fine, è solo una provocazione per vedere fino a che punto si può percorrere l'idea della zona franca. Quando qualcuno mi dirà di fermarmi lo farò ma almeno avrò dimostrato che la zona franca è un sogno impossibile da realizzare e penseremo ad altro».
Due cose mi hanno colpito in queste dichiarazioni. La prima è che 240 comuni sardi hanno adottato una delibera di istituzione della zona franca al consumo; la seconda è la Sindaca identifica la zona franca al consumo come la zona franca tout court, dimenticando che la fiscalità di vantaggio ha un ventaglio di opportunità che vanno attentamente valutate ed utilizzate.
Ritornerò sicuramente sul secondo aspetto; per quanto riguarda il primo mi sembra utile, per chi vuole approfondire il tema, riproporre un mio post, scritto quando la dottoressa Randaccio invitava i comuni ad adottare la delibera della zona franca al consumo
Delibera zona franca al consumo: cosa faranno i Comuni?
Alcuni amministratori comunali mi hanno chiesto un parere relativamente alla Delibera che i Comuni sono stati invitati ad adottare sulla zona franca al consumo.
Il testo della Delibera è stato preparato dalla dottoressa Randaccio ed è finalizzato ad avere subito la benzina e l'energia elettrica a costi contenuti e nel contempo a creare delle entrate per tutti i Comuni della Sardegna.
Il testo è ricchissimo di riferimenti legislativi, spesso ripetitivi. Sarebbe stato troppo lungo analizzarli tutti, per cui mi sono limitato alla valutazione delle norme fondamentali.
A chi sono riservati i Diritti speciali sui beni al consumo e qual è la normativa che li istituisce? La risposta, secondo l’estensore della Delibera, è la seguente:
“Premesso che i Diritti Speciali sui beni al consumo riservati alle popolazioni residenti nei territori extradoganali denominati zone franche o punti franchi sono stati istituiti dalla Legge n.762/1973 intitolata “Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d’Isonzo e Livigno di un diritto speciale sui generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali”, ossia i territori compresi nella delimitazione di cui all’art.1 della Legge 1438/1948, territori nei quali viene riservata alla popolazione residente l’esenzione da dazi doganali Iva ed Accise sui prodotti immessi al consumo limitatamente ai contingenti previsti per legge;”
Dalla lettura di questo testo si comprende che i Diritti speciali sono stati istituiti dalla legge 762/1973 e sono riservati alle popolazioni residenti nei territori extradoganali denominati zone franche o punti franchi.
È senz’altro vero che i Diritti speciali sono stati istituiti dalla legge 762/73, ma essi sono riservati ai territori previsti dagli art. 1 e 2 della legge.
L’art. 1 è relativo ai territori dei Comuni di Gorizia e Savogna d’Isonzo: la delimitazione di cui all’art.1 delle legge 1° dicembre 1948, n. 1438 non ha un’accezione generale valida per tutti i territori extradoganali, denominati zone franche o punti franchi, ma solo per i territori dei due Comuni, come si può vedere dalla lettura dell’art. 1:
“Nei territori dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, compresi nella delimitazione di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, numero 1438, è istituito, per tutta la durata del regime di zona franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffè e surrogati del caffè; zucchero; birra.”
L’art. 2 è relativo al comune di Livigno:
“Nel territorio extra doganale del comune di Livigno è istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti.
Nello stesso territorio è altresì istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pelliccerie; pelletterie ed articoli di abbigliamento.”
Appare quindi chiaro che i diritti speciali previsti dalla legge 762/73 sono riservati ai comuni di Gorizia, di Savogna d’Isonzo e di Livigno.
Contrariamente a quanto affermato nella frase seguente dalla D.ssa Randaccio, i Diritti speciali non sono più in vigore per i comuni di Gorizia e di Savogna d’Isonzo.
“Considerato che quanto previsto dall’art.1 della suddetta Legge n.1438/1948 con le integrazioni di cui all’art. 20 bis della Legge n.28/1965, risulta tutt’ora in vigore ai sensi dell’art.1 del D.L.n.1036/1966 convertito nella Legge n.7/1967
Queste affermazioni sono parzialmente vere. Vi sono state le integrazioni e le proroghe indicate, ma successivamente il regime dei diritti speciali del comune di Gorizia è stato abolito e quindi non è più in vigore.
Secondo l’estensore della bozza di Delibera, anche alla Sardegna competono i diritti speciali. Si afferma infatti:
“Visto il DLGS n.75/1998 che in attuazione dell’art.12 della Legge Costituzionale n.3 948 ha istituito le zone franche su tutto il territorio extradoganale dell’isola della Sardegna in quanto territorio svantaggiato;”
Tutte le affermazioni contenute in queste due righe non corrispondono alla realtà.
Si dice che la Sardegna è territorio extradoganale in quanto territorio svantaggiato. Se così fosse perché si continua a richiedere la modifica dell’art. 3 del Codice Doganale europeo? Si afferma poi che, in attuazione dell’art. 12 dello Statuto, il Dlgs n. 75/98 ha istituito le zone franche su tutto il territorio extradoganale.
A parte la considerazione che non si comprende come il territorio dell’isola sia contemporaneamente extradoganale e doganale, la realtà dello Statuto e delle Norme di Attuazione sono le zone franche doganali.
L’art. 12 dello Statuto è il seguente:
Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
Saranno istituiti nella Regione punti franchi.
Non solo la Sardegna non è zona extradoganale, ma il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato. Come ormai tutti sanno il primo passaggio per un eventuale riconoscimento della Sardegna come territorio extradoganale presuppone la modifica dell’art. 12 dello Statuto.
Il Dlgs 75/98 prevede:
“In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.
La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operativita' viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.”
Non è il caso di soffermarsi troppo sul Dlgs 75/98. Ormai nessuno ignora in Sardegna che le Norme di attuazione dello Statuto riguardano le zone franche doganali. La realtà è che la Sardegna non solo non è territorio extradoganale, ma non ha neanche istituito le zone franche doganali in quanto non ha terminato l’iter previsto dalle Norme di Attuazione.
Anche il tentativo di estendere i vantaggi doganali e fiscali previsti per Livigno è senza fondamento.
Dice infatti l’estensore della bozza di Delibera:
“Visto il DPR n.633/72 che all’art.7 prevede che l’imposta sul valore aggiunto si applichi su tutto il territorio dello Stato Italiano con esclusione del territorio extradoganale del Comune di Livigno e Campione d’Italia, nome di territori utilizzati dal legislatore in funzione di “sineddoche” (figura retorica della lingua italiana con la quale si indica una parte in funzione del ” tutto” piu’ vasto);”
Come dicevo il tentativo è senza fondamento perché il testo dell’art. 7 è chiarissimo:
“a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;”
I territori di Livigno e Campione di Italia beneficiano di espresse deroghe, sia nella normativa nazionale che in quella comunitaria in materia doganale e fiscale.
Il Codice doganale comunitario esclude, all’articolo 3, il territorio di Livigno (e Campione d’Italia) dal territorio doganale della Comunità.
In particolare la Commissione europea ha riconosciuto, per motivi storici e geografici, la situazione particolare di questi territori escludendoli dal territorio doganale comunitario e dal territorio italiano ai fini dell’applicazione della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto.
La stessa Commissione, chiamata ad esprimersi sul regime di agevolazione fiscale di Livigno, ha affermato che il regime speciale di Livigno comporta conseguenze assolutamente minime in termini di risorse proprie comunitarie e che per quanto riguarda la concorrenza non risulta che esistono distorsioni significative.
L’adozione della Delibera comporta automaticamente il vantaggio di avere subito la benzina e l’energia elettrica a costi contenuti e nel contempo di creare delle entrate per tutti i comuni della Sardegna?
Questo non se la sente di affermarlo neanche l’estensore della Bozza di Delibera, che dice infatti:
“questa è solo la bozza della delibera che indica il percorso giuridico che deve essere richiamato in quanto indispensabile alla rivendicazione del diritto.”
Antonio Ladu
Laureato alla Bocconi di Milano in Lingua e Letterature straniere, è stato assistente di Italiano al Liceo Jeanson de Sailly a Parigi. Sindacalista nella Camera del Lavoro di Oristano e nella Segreteria regionale della Cgil. È stato inoltre presidente del Consorzio Industriale e del Sil-Patto territoriale di Oristano.