Perché le leggi di riforma trascurano sempre il periodo di transizione dal vecchio al nuovo?
Perché il tempo viene considerato una variabile indipendente? Perché, quando si prevedono, le scadenze non vengono mai rispettate?
Io credo che, fondamentalmente, nel sistema regionale manchi la cultura della gestione che comporta, inevitabilmente, che alla fase dell’ideazione e della progettazione non segua quella dell’attuazione e della valutazione.
Un esempio di quanto detto sono la L.R. 2/2016 e la L.R. 16/2017.
Premetto che ho già dato un giudizio negativo sulle leggi in merito a due aspetti: relativamente alla legge sul turismo, ritengo che la governance del settore, prevista dalla legge, sia improvvisata, inadeguata e di difficile gestione perché da un lato si dice che la Regione ha funzioni di indirizzo strategico e di programmazione ma, dall’altro, continua inesorabilmente a sottrarre ai territori funzioni di gestione che esercita direttamente o attraverso Agenzie regionali; per quanto riguarda, invece, la legge di riforma delle Autonomie Locali il mio giudizio è negativo, in particolare, sul riordino degli ambiti territoriali. Ritengo la legge e il Piano conseguente il frutto di un brutto compromesso tra le indicazioni nazionali e i localismi regionali. Inoltre non solo non incidono nel riequilibrio fra i diversi territori della Sardegna, ma accentuano la debolezza dei territori più svantaggiati.
Ciò non toglie che una legge, una volta approvata, debba essere integralmente applicata. Se poi dovesse rivelarsi inadeguata il legislatore può sempre abrogarla o modificarla.
Entrando nel merito, la L.R. 28/7/2016, n. 16 “Norme in materia di turismo “abroga il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006.
Cosa diceva il comma 1 dell’art. 31? Attribuiva alle province: “a) il parere obbligatorio ..sulla classificazione delle aziende ricettive; b) le funzioni amministrative, già svolte dagli enti provinciali per il turismo; c) le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime;»f) l'attività di promozione turistica del territorio di competenza, di informazione, accoglienza e assistenza turistica; g) la rilevazione dei dati statistici presso le strutture ricettive e la loro successiva trasmissione al sistema informativo turistico regionale; h) tutte le funzioni già di competenza degli enti provinciali per il turismo già attribuite dall'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria).”
Come si può facilmente osservare sono funzioni rilevanti in particolare per la promozione e informazione turistica e la rilevazione dei dati statistici.
Poiché queste funzioni non sono più, per legge, di competenza delle province si suppone che il soggetto a cui esse sono oggi attribuite si sia attrezzato di conseguenza.
Anche perché il soggetto è la Regione a cui queste competenze sono passate da un anno e mezzo con la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.
L'articolo 66 infatti assegna dette funzioni alla RAS attraverso la modifica dell'articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2006 (“Funzioni della Regione”).
L'articolo 70 invece stabilisce il trasferimento di funzioni, beni e personale.
Queste funzioni però fanno capo ancora alle Province. Come mai?
La spiegazione sta nell’articolo 70 della legge 2/2016 di cui riporto integralmente i commi 1 e 2.
“Art. 70
Trasferimento di funzioni, beni e personale
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, approva i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali, organizzative e dei procedimenti e contratti in essere connessi all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferiti dalle province agli enti subentranti,»..
2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale stabilisce i termini di decorrenza per l'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti. »
L’art. 70 dice quindi che gli enti subentranti eserciteranno le funzioni già svolte dalle province con decorrenza dalla data che sarà stabilita con apposita Delibera della Giunta regionale. Fino a quella data le funzioni dovranno essere esercitate dalle province.
Cosa sta succedendo nei territori in questo anno e mezzo? Come possono le province garantire lo svolgimento delle funzioni ancora di loro competenze in questa situazione di incertezza?
È superfluo sottolineare la necessità dell’immediata attuazione all’articolo 70 per il trasferimento del personale delle Province alla Ras ma, anche e soprattutto, che vengano mantenuti sul territorio gli attuali uffici che al servizio e dei comuni e delle DMO locali.
Antonio Ladu
Laureato alla Bocconi di Milano in Lingua e Letterature straniere, è stato assistente di Italiano alLiceo Jeansono de Sailly a Parigi. Sindacalista nella Camera del Lavoro di Oristano e nella Segreteria regionale della Cgil. È stato inoltre presidente del Consorzio Industriale e del Sil-Patto territoriale di Oristano.