Il presidente del Comitato promotore, Roberto Frongia, giudica la decisione dell’Ufficio regionale “incomprensibile” e “pazzesca”, Maninchedda chiama a disertare in massa il voto alle politiche del 4 marzo, per Michele Cossa le considerazioni su cui si basa il parere dell'Ufficio regionale per il referendum sono “superficiali”, per Emilio Floris, i “burocrati” scelti dal presidente Pigliaru hanno cestinato le firme di quasi 100mila sardi.

Dopo aver letto queste forti dichiarazioni, fra le tante dello stesso tenore, che non mi serviva vano però a capire cosa fosse successo, mi sono posto due domande che credo si siano posti anche altri

Prima domanda: da chi è composto e quali funzioni ha l’ufficio regionale per il referendum?

È composto da: un magistrato della Corte d'appello di Cagliari; un magistrato del Tribunale di Cagliari; un magistrato del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna;un magistrato della sezione giurisdizionale sarda della Corte dei Conti; il coordinatore generale della Presidenza della Regione; un segretario, in servizio presso la Presidenza.

L’Ufficio del Referendum agisce in totale autonomia non dipendendo né gerarchicamente, né funzionalmente dall’Amministrazione Regionale.

L’Ufficio svolge una funzione neutrale, vale a dire non opera una valutazione basata sul perseguimento di un determinato interesse pubblico finalizzato di amministrazione attiva, ma è chiamata ad applicare solamente la legge, prescindendo da qualsiasi valutazione di natura politica.

L’ufficio regionale non ha rispettato le disposizioni di legge? Se così fosse, sarebbe ovviamente gravissimo.

Seconda domanda, questa volta di merito: Perché l’Ufficio regionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario? Ecco il testo del quesito.

Volete voi che la Regione Autonoma della Sardegna intraprenda le iniziative istituzionali necessarie a richiedere allo Stato il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità mediante l’inserimento di detto principio nella Costituzione in coerenza con l’art. 174, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea?“.

La prima motivazione è che l’illegittimità deriva dal fatto che tale richiesta non rientra in nessuna delle categorie delineate nell’art. 1 della L.r. n° 20 del 17 maggio 1957 e in particolare non rientra quanto stabilito nella lettera f): “esprimere parere su questioni di particolare interesse sia regionale che locale”.

Inoltre, l’Ufficio regionale del Referendum ha rilevato che l’iniziativa referendaria in esame, oltre a non essere contemplata dalla normativa regionale che disciplina la materia dei referendum popolari regionali, appare rivolta a modificare la Carta costituzionale

Secondo l’ufficio regionale, la Costituzione non ha delineato l’ambito di autonomia delle singole regioni a statuto speciale, ma all’art. 116.comma1, ha previsto ch queste “dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale”. La materia va quindi affrontata modificando lo Statuto Speciale della Sardegna.

Queste, in sintesi, le motivazioni dell’Ufficio regionale che possono essere discusse, ma non sottovalutate.

Poiché la materia è importante e delicata, in allegato è riportata la motivazione integrale dell’ufficio regionale.

Anche perché, avendo i promotori del referendum annunciato ricorso, sarà interessante la conclusione finale.

Antonio Ladu

Laureato alla Bocconi di Milano in Lingua e Letterature straniere, è stato assistente di Italiano al Liceo Jeanson de Sailly a Parigi. Sindacalista nella Camera del Lavoro di Oristano e nella Segreteria regionale della Cgil. È stato inoltre presidente del Consorzio Industriale e del Sil-Patto territoriale di Oristano.