Ho già scritto sull'Urbanistica e sul Disegno di Legge (D. L.) della Giunta n. 409 i cinque pezzi, ai quali rimando per non ripetermi, su concetti e osservazioni esposti e per una maggiore comprensione di quanto intendo evidenziare,
“L'attuale discussione sull'Urbanistica come terreno fertile per una crescita della Sardegna”,
“Oristano Capitale della Cultura”,
“L'Urbanistica e il modello di sviluppo della Sardegna – considerazioni generali”,
Come già scritto il Disegno di Legge n. 409 della Giunta Regionale della Sardegna, preceduto dalla Relazione della Giunta Regionale, che illustra i vari articoli, è costituita da 113 articoli ed è strutturata nel seguente modo:
– TITOLO I “Disposizioni generali”, di 34 articoli;
– TITOLO II “Atti di programmazione e governo del territorio”, di 34 articoli;
– TITOLO III “Contenuti della pianificazione”, di 30 articoli;
– TITOLO IV “Ulteriori atti di governo del territorio” di 6 articoli;
– TITOLO V “Disposizioni transitorie e finali” di 9 articoli;
– Allegato A “Parametri urbanistico – edilizi” di 11 articoli;
– Allegato B, riguardante le superfici minime d'intervento per le colture e per gli allevamenti;
– Scheda di analisi tecnico – normativa (ATN).
La IV Commissione “Governo del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità” del Consiglio Regionale, presieduta dall'On. Antonio Solinas, ha approvato, all'inizio di agosto scorso, il TESTO UNIFICATO D. L. 409 – PP. LL. 19 – 418 – 438 ” Disciplina generale per il governo del territorio”. Dopo il 15 settembre prossimo questo testo dovrebbe approdare nell'Aula del Consiglio Regionale per la discussione e l'eventuale approvazione.
Come già scritto, gli articoli, in risposta anche a chi chiedeva una semplificazione del testo, sono passati da 113 a 90, con una diminuzione del 20,35 % del numero degli articoli.
Nell'ultimo pezzo ho affrontato alcuni aspetti riguardanti le varie questioni poste a livello regionale sul Titolo I “Disposizioni generali”, costituito dai primi 32 articoli.
In questo pezzo intendo fare delle osservazioni e proposte sugli altri Titoli della Legge. In particolare su:
– Titolo II Capo II articolo 36 “Piano paesaggistico regionale”;
– Titolo II Capo III articolo 43 “Procedura di approvazione del piano urbanistico comunale”;
– Titolo III Capo II articolo 69 “Interventi ammessi negli edifici esistenti all'interno dell'ambito rurale”, articolo 70 “Insediamenti rurali storici o consolidati ed edificato residenziale diffuso”, articolo 71 “Aree d'insediamento produttivo di interesse storico – culturale all'interno dell'ambito rurale”, articolo 72 “Nuovi edifici a destinazione residenziale all'interno dell'ambito rurale”, articolo 74 “Interventi edilizi per il turismo rurale e per il turismo sostenibile in ambito rurale”;
– Titolo III Capo III Articolo 76 “Fascia di rispetto a tutela dei territori costieri, dei fiumi e dei laghi”;
– Titolo III Capo V articolo 81 “Dotazioni territoriali essenziali”.
L'articolo 33 recita al comma 2 “Il PRS (Programma di Sviluppo Regionale) rappresenta il quadro programmatico di riferimento per tutti gli atti e strumenti di programmazione e pianificazione che devono risultare coerenti con esso.”
Ritengo positivo l'aver inserito nella Legge questo riferimento e il richiamo alla coerenza di tutti gli atti e strumenti di programmazione e pianificazione con il PSR. Una bella sfida per tutta la Comunità sarda.
Dell'articolo 36 sul Piano paesaggistico regionale è degno di particolare nota il coma 3, che recita “Il Piano paesaggistico regionale, in coordinamento con gli strumenti regionali di programmazione economico finanziaria, fornisce, inoltre, elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo e costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento tra la tutela e la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale.” Insieme agli altri commi e all'articolo 37 “sulle procedure per l'approvazione
del Piano paesaggistico regionale” la Legge impegna la Regione:
– a estendere a tutto il territorio regionale una pianificazione paesaggistica coerente con la tutela del paesaggio e dell'ambiente, con le valenze storiche e culturali e del costruito storico e con le politiche regionali di sviluppo, tenendo in debito conto le peculiarità delle coste e delle zone interne;
– al rispetto delle procedure di approvazione e di copianificazione con le altre Istituzioni, nel rispetto dei dettati costituzionali e dell'articolo 143 del Decreto Legislativo 42/2004 (Decreto Urbani).
L'articolo 43 “Procedura di approvazione del Piano Urbanistico Comunale”, al comma 3, recita “………………. Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, dell’autorità competente in materia ambientale e della Regione, ai fini della consultazione preliminare di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 152/2006, ed è presentato, unitamente all’autorità competente in materia ambientale, in apposite sedute di consultazione pubblica. Il Piano urbanistico preliminare è valutato nella prima conferenza di copianificazione ai sensi dell’articolo 10 della presente legge, convocata dal Comune contestualmente alla trasmissione del Piano all’autorità competente in materia ambientale.”
L'utilizzo, in successive fasi, della Conferenza di copianificazione, che in base all'articolo 9 è equiparata a tutti gli effetti alle Conferenze di Servizi, così come previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, insieme agli Accordi di pianificazione previsti all'articolo 8 e alla istituzione della Condotta Urbanistica Comunale dell'articolo 14, consentono di approvare i Piani Urbanistici comunali in poco più di due anni e mezzo e un ruolo attivo dei Comuni nella pianificazione dei propri territori, in quanto le Conferenze dei Servizi possono essere convocate dai Comuni stessi e in esse devono essere espressi tutti i pareri necessari.
'E una novità molto importante. La Regione dovrà impegnarsi rispetto ai Comuni non solo dal punto di vista del supporto tecnico ma anche dal punto di vista del finanziamento dei Piani Urbanistici Comunali. A tale proposito propongo di stralciare dal comma 2 dell'articolo 17 la parte che subordina il finanziamento della Regione alla reale disponibilità di bilancio. Dovendo essere una scelta strategica quella di impegnare la Regione e i Comuni nella redazione dei Piani Urbanistici Comunali o nell'adeguamento di quelli esistenti al PPR nei prossimi tre anni, la Regione stessa deve dare priorità al reperimento delle risorse necessarie da subito.
La parte della Legge relativa all'ambito rurale ha suscitato molte discussioni e critiche. Mi limito a evidenziare le mie considerazioni in merito. Premetto che sono convinto che chi esercita l'attività agricola professionale (IAP) ha il diritto, come tutti i cittadini, di avere un'abitazione dignitosa e il concetto di ruralità della residenza di un agricoltore professionale non può limitare il diritto alla funzionalità e alla bellezza di tali residenze.
Nel merito, ritengo che il comma 1 lettera g), che prevede un possibile ampliamento, nei limiti del 20 per cento del volume originario legittimamente autorizzato e al netto di eventuali premialità già utilizzate, per incentivare il miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica, la riqualificazione paesaggistica e urbanistica, sia una possibilità congrua e rispettosa del paesaggio rurale.
La realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale
all'interno dell'ambito rurale, prevista dall'articolo 72, che, al comma 4, individua la superficie minima necessaria per gli interventi di edificazione a destinazione residenziale, stabilendola con le modalità di cui all'articolo A.7 dell'Allegato A e, al comma 5, prevede che gli interventi di nuova costruzione sono consentiti sulla base di un piano aziendale asseverato da un tecnico, la ritengo congrua.
L'articolo 74 norma gli interventi edilizi per il turismo rurale e per il turismo sostenibile in ambito rurale. al comma 1 prevede che per l'esercizio del turismo rurale, come disciplinato nelle direttive di settore, possono essere utilizzati edifici esistenti non più necessari all'esercizio dell'attività agricola o comunque dismessi. Su tali edifici sono consentiti i seguenti interventi:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) ristrutturazione edilizia, orientata a garantire la qualità del territorio rurale, anche con demolizione e ricostruzione totale o parziale del volume originario;
e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.
La considero una impostazione congrua.
L'articolo 76 “Fascia di rispetto a tutela dei territori costieri”, prevede, al comma 1, che nel Piano Urbanistico, comunale o intercomunale, è rappresentata la fascia di rispetto a tutela dei territori costieri, vincolata paesaggisticamente dall'articolo 142, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, fissata in 300 metri dalla linea della battigia e sottoposta a vincolo di integrale conservazione, nella quale è vietato ogni intervento di nuova edificazione, fatti salvi gli interventi ammessi dall'articolo 31 della presente legge, che sono quelli sulle attività turistiche ricettive, di cui ho già scritto in un altro post.
Questo comma, insieme ai successivi della Legge, ritengo che individui una proposizione coerente con il PPR.
L'articolo 81 “Dotazioni territoriali essenziali“ prevede, al comma 4, che Il Piano Urbanistico, comunale o intercomunale, stabilisca per ciascun ambito del territorio oggetto di pianificazione il fabbisogno di dotazioni, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, nel rispetto della dotazione minima di cui all'Allegato A.
Propongo di aggiungere all'articolo 81 un comma 5, così definito:
– “I Comuni redigono ed approvano il Piano dei Servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. L’individuazione delle aree per l’edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, è obbligatoria per i Comuni indicati dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal Programma Regionale per l’edilizia residenziale pubblica.”
Questa proposizione risponde alle attuali esigenze che i Comuni individuino spazi necessari per le funzioni sociali, culturali e di servizio alle persone, prima non previste, che sono particolari per ogni Comunità.
In conclusione, ritengo che, con le modifiche proposte in questo e nel precedente post, la Legge, con gli eventuali emendamenti migliorativi che venissero fuori in Consiglio Regionale, coerenti con l'impostazione approvata nella IV Commissione, debba essere approvata.
Sono contrario all'incertezza normativa continua, che arreca anche danni economici non trascurabili, con la logica che chi viene dopo deve sempre reiniziare di nuovo tutto, stravolgendo anche quanto di buono i precedenti hanno impostato. Nel futuro, mi auguro che le Istituzioni si dedichino, con la sinergia dell'intera Comunità regionale, a coltivare la cultura della bellezza, la valorizzazione dei nostri paesaggi e del costruito storico e nuovo e della nostra storia.
Giampiero Vargiu
Laureato in Ingegneria elettrotecnica all'Università di Cagliari nel 1980. Sindaco del Comune di Villagrande Strisaili dal 1995 al 2000. Socio della Societ di Ingegneria TEAM SISTEMI ENERGETICISRL, che ha sede operativa a Oristano e opera in tutta la Sardegna. Esperto in efficienza energetica e fonti di energia rinnovabili.